Art. 9.
(Attività del Ministro della giustizia).

      1. Ai fini della presente legge, è affidato al Ministro della giustizia lo svolgimento delle seguenti attività:

          a) esercizio della vigilanza sull'Associazione;

          b) monitoraggio, attuazione e aggiornamento della legislazione vigente in materia di mediazione familiare, anche in relazione alle esigenze delle realtà territoriali;

          c) promozione, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, di campagne di informazione e di sensibilizzazione, al fine di favorire la conoscenza dell'attività del mediatore familiare;

          d) assunzione di iniziative miranti a un più diffuso ricorso al mediatore familiare in quanto specialista abilitato e qualificato;

          e) sostegno alla realizzazione di canali educativi a livello nazionale;

          f) sostegno a progetti pilota innovativi, a forte valenza sociale, sulla conflittualità familiare.