1. Ai fini della presente legge, è affidato al Ministro della giustizia lo svolgimento delle seguenti attività:
a) esercizio della vigilanza sull'Associazione;
b) monitoraggio, attuazione e aggiornamento della legislazione vigente in materia di mediazione familiare, anche in relazione alle esigenze delle realtà territoriali;
c) promozione, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, di campagne di informazione e di sensibilizzazione, al fine di favorire la conoscenza dell'attività del mediatore familiare;
d) assunzione di iniziative miranti a un più diffuso ricorso al mediatore familiare in quanto specialista abilitato e qualificato;
e) sostegno alla realizzazione di canali educativi a livello nazionale;
f) sostegno a progetti pilota innovativi, a forte valenza sociale, sulla conflittualità familiare.